Art. 23 — Assenza delle parti private diverse dall'imputato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne' la nuova fissazione della udienza preliminare a norma dell'articolo 420 comma 4 del codice. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza e' notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva