Art. 237
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 28 febbraio 2003. Leggi il testo vigente →
1. Sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione. Per le iscrizioni concernenti i reati di competenza del tribunale per i minorenni si osserva quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 28 febbraio 2003 · versione 0 su Normattiva