Art. 257

(Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento) 1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall'articolo 421 del codice abrogato, il giudice puo' tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art257 · fonte su Normattiva