Art. 30 — Comunicazione al difensore di ufficio
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1. Al difensore di ufficio e' data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 commi 2 e 3 del codice. 2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice. 3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilita' di adempiere l'incarico deve avvertire immediatamente l'autorita' giudiziaria, indicandone le ragioni, affinche' si provveda a sostituirlo.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 5 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva