Art. 30Comunicazione al difensore di ufficio

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1. Al difensore di ufficio e' data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 commi 2 e 3 del codice. 2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice. 3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilita' di adempiere l'incarico deve avvertire immediatamente l'autorita' giudiziaria, indicandone le ragioni, affinche' si provveda a sostituirlo.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 5 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art30 · fonte su Normattiva