Art. 30 — Comunicazione al difensore di ufficio
1. Al difensore di ufficio e' data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 ((comma 3)) del codice. 2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice. 3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilita' di adempiere l'incarico ((e non ha nominato un sostituto)) deve ((avvisare)) immediatamente l'autorita' giudiziaria, indicandone le ragioni, affinche' si provveda ((alla sostituzione)).
Testo vigente dal 5 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva