Art. 32-bis
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(( (Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile) 1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile e' retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si e' reso successivamente reperibile)).
Testo vigente dal 5 aprile 2001 al 1 luglio 2002 · versione 34 su Normattiva