Art. 32
Recupero dei crediti professionali
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
Testo vigente dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva