Art. 32Recupero dei crediti professionali

1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

Testo vigente dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art32 · fonte su Normattiva