Art. 41 — Atto ricostituito
1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva