Art. 46 — Esecuzione dell'accompagnamento coattivo
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo e' trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva