Art. 318 — Esecuzione dei mandati
[1]I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne e' consegnata copia all'imputato stesso.
[2]Il mandato di comparizione e' notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.
[3]Se l'imputato non e' un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, d'arresto e di cattura e' regolata dal codice di procedura penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva