Art. 48 — Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate. 2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva