Art. 2
Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Possono altresi' tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva