Art. 63-bis — Comunicazione di cortesia
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[1](Comunicazione di cortesia).
[2]1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria da' avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024 · versione 94 su Normattiva