Art. 64Comunicazione di atti

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1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto. 2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la liberta' personale, la comunicazione e' eseguita col mezzo piu' celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale e' trasmessa al giudice che ha emesso l'atto. 4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia puo' essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art64 · fonte su Normattiva