Art. 68Formazione e revisione dell'albo dei periti

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente ((dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate)) a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. 2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo. 3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Testo vigente dal 2 aprile 2014, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art68 · fonte su Normattiva