Art. 68 — Formazione e revisione dell'albo dei periti
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1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, ((...)) dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. 2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo. 3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.
Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 2 aprile 2014 · versione 26 su Normattiva