Art. 79 — Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali
1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi e' sottoposta, salvi i casi di impossibilita' o di urgenza assoluta. 2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva