Art. 88Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati

1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui e' stata accertata la falsita' e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale piu' vicina, a cura della cancellieria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo e' divenuto esecutivo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali e' stata ordinata la confisca.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art88 · fonte su Normattiva