[1]L'articolo 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1980, dal seguente: "Al personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale di servizio di condotta, un compenso di percorrenza nelle seguenti misure:

[2]VIAGGIATORI MERCI Omnibus e Locali Altri raccoglitori Altri TV............ L. 20 18 40 28 Locom. Diesel....... L. 12 10 22 16 Locom. TEcc; ALc; ALn... L. 10 9 20 14

[3]Per i servizi di condotta sia viaggiatori che merci di andata e ritorno senza riposo fuori residenza ciascuna delle suddette aliquote viene aumentata di lire 7 per km/virtuale. I locomotori isolati sono assimilati ai treni merci diversi dagli omnibus e raccoglitori. Per i servizi di manovra l'indennita' di percorrenza viene corrisposta per km/reale, secondo le seguenti misure:

[4]manovre TV........................... L. 30 con altri generi di trazione................. L. 16".

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;885~art11 · fonte su Normattiva