L'articolo 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1980, dal seguente: "A) Al personale cui sono affidate le funzioni di capo treno compete un compenso orario di L. 360 quando, oltre alle suddette funzioni, svolge:

  • a)servizio in bagagliaio senza conduttore addetto alla presa e consegna colli;
  • b)servizio su treni merci senza ausiliario che funzioni da frenatore;
  • c)servizio di conduttore nel limite di due carrozze. Per la eventuale carrozza eccedente le due spetta un ulteriore compenso orario di pari importo ridotto a meta' nel caso di veicoli con comando centralizzato di chiusura porte. I compensi di cui ai precedenti punti a) e b) sono cumulabili.
  • B)Al personale di scorta ai treni compete un compenso orario di L. 360 per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, quando svolge le mansioni complete del profilo di conduttore. Nel caso di parziale svolgimento di dette mansioni o di servizio svolto su veicoli con comando centralizzato di chiusura porte il compenso da attribuirsi per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, e' ridotto alla meta'. E' abrogato il compenso previsto dal decreto ministeriale 8 gennaio 1968, n. 23".

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;885~art13 · fonte su Normattiva