Al personale ferroviario, escluso il personale dirigente, e' corrisposto un compenso una tantum di lire diecimila mensili per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1979. Per il primo semestre 1980, a tutto il personale, compreso quello dei ruoli dirigenti, e' corrisposto un compenso una tantum di lire quindicimila mensili. I compensi di cui ai commi precedenti sono attribuiti per ogni mese o frazione di mese di servizio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;885~art4 · fonte su Normattiva