Al personale non di ruolo di cui all'articolo 21, lettera b), della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono attribuite:

  • a)per il periodo 1 maggio 31 dicembre 1979, una somma mensile lorda di L. 10.000 una tantum individuale, con conclusione della tredicesima mensilita';
  • b)con decorrenza dal 1 gennaio 1980, e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, una somma lorda mensile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita', di L. 20.000. Le somme di cui ai punti a) e b) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ragione dei giorni di servizio non prestati nel mese.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art31 · fonte su Normattiva