Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 31 — Miglioramenti del trattamento economico dei sostituti portalettere
Al personale non di ruolo di cui all'articolo 21, lettera b), della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono attribuite:
- a)per il periodo 1 maggio 31 dicembre 1979, una somma mensile lorda di L. 10.000 una tantum individuale, con conclusione della tredicesima mensilita';
- b)con decorrenza dal 1 gennaio 1980, e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, una somma lorda mensile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita', di L. 20.000. Le somme di cui ai punti a) e b) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ragione dei giorni di servizio non prestati nel mese.
Testo vigente dal 4 gennaio 1982
