Il personale ferroviario che non abbia fruito, per decorrenza del termine, dell'attribuzione dell'importo di lire 800 annue, di cui all'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' ammesso a fruire di tali benefici subordinatamente alla presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. E' abrogato l'articolo 84 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, con effetto dal 26 marzo 1981.

Testo vigente dal 13 ottobre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-06;564~art3 · fonte su Normattiva