Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonche' quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime. 3 Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutate in annue lire sei miliardi per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire diciannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 ottobre 1989, n. 355

3

La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che il comma 1 del presente articolo, va inteso nel senso che "per il funzionamento degli uffici e dei posti di polizia postale e per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Amministrazione stessa e' autorizzata a cedere in uso gratuito al Ministero dell'interno locali, ancorche' destinati a case-albergo ai sensi delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39, ed a sostenere tutti gli oneri connessi."

Testo vigente dal 8 novembre 1989

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-04-19;150~art5 · fonte su Normattiva