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Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' inserito il seguente: "Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalita' dei comitati, la durata in carica dei componenti cosi' eletti non potra' protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi".
Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003
