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L'articolo 14 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Elenco degli elettori). - 1. Presso ogni ufficio consolare e' compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonche' la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore. 2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470. 3. L'elenco e' pubblico ed e' aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare. 4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni. 5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso".

Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-05;172~art12 · fonte del testo