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All'articolo 19 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennita' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all'esercizio finanziario 1991 dell'accantonamento 'Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-05;172~art13 · fonte del testo