Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003. Leggi il testo vigente →

Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' inserito il seguente: "La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attivita' di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano".

Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-05;172~art4 · fonte su Normattiva