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All'articolo 5 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'articolo 4, puo' essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni".

Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-05;172~art6 · fonte su Normattiva