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Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono sostituiti dai seguenti: "Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorita' locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei. A tal fine le associazioni della comunita' italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare".
Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003
