Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorche' relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialita' del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorche' oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purche':

  • a)detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
  • b)gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalita' sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  • c)detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
  • d)detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • e)si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
  • f)si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.

Testo vigente dal 5 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;112~art27 · fonte su Normattiva