Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorita' sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.

Testo vigente dal 16 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;362~art3 · fonte su Normattiva