Norme di riordino del settore farmaceutico

Art. 2 — Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari

L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 104. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. 2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma".

Testo vigente dal 16 novembre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/2008

    Questione infondata
    28 marzo 2008

    È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, censurato, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui subordina, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, l'apertura di una sede farmaceutica in deroga al criterio demografico alla sussistenza di obiettive condizioni topografiche e di viabilità. Invero, la sintesi tra l'esigenza di assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio farmaceutico ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza è affidata alle scelte non irragionevoli del legislatore, in quanto il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, non comporta l'obbligo di rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva all'istituzione di farmacie, ma, piuttosto, ne legittima la programmazione allo scopo di garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell'interesse della salute dei cittadini. In tale prospettiva, la scelta di subordinare l'apertura di farmacie, in deroga al criterio demografico, all'accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, malgrado tutte le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l'accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti, non appare manifestamente irragionevole in quanto permette di considerare le esigenze sanitarie dei gruppi sociali residenti nelle località periferiche del comune interessato. Tale interpretazione, peraltro, oltre ad essere largamente diffusa nella giurisprudenza, è conforme alla stessa lettera della norma, nella parte in cui essa richiede di valutare le particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione «in rapporto» alle condizioni topografiche e di viabilità. - In merito alla circostanza che il contingentamento delle farmacie è volto "ad assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza", vedi, citata, sentenza n. 27/2003. - Sulla conformità della disposizione impugnata all'art. 32 della Cost., vedi, citata, anche sentenza n. 4/1996.

    Art. 32 cost. · Art. 104 Testo unico sanitarie · Art. 2 Norme di riordino del settore farmaceutico

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 4/1996

    Questione infondata
    9 gennaio 1996

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 104 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 2 della l. 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui, in deroga alla regola generale del rapporto fra popolazione comunale e numero delle farmacie, quando le condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono consente, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, di istituirne una nuova, purché sia rispettata la distanza di almeno 3.000 metri dalle altre farmacie. Posto che la programmazione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche è finalizzata proprio a garantire la più ampia e razionale copertura del territorio nazionale nell'interesse della salute dei cittadini, e prevede strumenti di adeguamento periodico ai mutamenti numerici della popolazione ed alla dislocazione degli insediamenti abitativi, la mancata estensione ai grandi comuni del detto criterio suppletivo "topografico" non è irragionevole, date le particolari condizioni verificabili nei piccoli comuni rurali, ne' da luogo a ingiustificata disparità di trattamento, essendo le situazioni poste a raffronto non omogenee. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 104 Testo unico sanitarie · Art. 2 Norme di riordino del settore farmaceutico

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-11-08;362~art2 · fonte su Normattiva