Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni; all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80; all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933; agli articoli 13-sexies decies e 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; all'articolo 19, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; all'articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Testo vigente dal 23 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;317~art5 · fonte su Normattiva