Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica
Art. 1 — Efficacia dei piani di ricostruzione
I piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 23 agosto 1993
