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Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee che conseguono:

  • a)all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformita' alle norme dei trattati istitutivi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
  • b)all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della incompatibilita' di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati. Con le modalita' stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art1 · fonte su Normattiva