Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
Art. 1 — F i n a l i t a'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 marzo 1989 al 2 marzo 2005. Leggi il testo vigente →
Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee che conseguono:
- a)all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformita' alle norme dei trattati istitutivi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
- b)all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della incompatibilita' di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati. Con le modalita' stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 2 marzo 2005
