Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
Art. 3 — Contenuti della legge comunitaria
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Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:
- a)disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;
- b)disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
- c)autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.
Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 10 aprile 2002
