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A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunita' europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorita' competenti. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art6 · fonte su Normattiva