Art. 1 — Finalità
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La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarieta', di proporzionalita', di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
- a)all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
- b)all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della incompatibilita' di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;
- c)all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Testo in vigore dal 15 febbraio 2005 al 19 gennaio 2013
