Art. 11-bis — Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo
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Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive ((che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione)), il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste.
Testo in vigore dal 29 luglio 2009 al 19 gennaio 2013
