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Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Testo in vigore dal 15 febbraio 2005 al 19 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11~art21 · fonte su Normattiva