Art. 6-bis — Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2009 al 19 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →
Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunita` europea. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono cosi' ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
- a)regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;
- b)province: 3 titolari e 7 supplenti;
- c)comuni: 7 titolari e 9 supplenti. La proposta di cui al presente articolo e` formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 e` effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma
Testo in vigore dal 29 luglio 2009 al 19 gennaio 2013
