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Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunita` europea. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono cosi' ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

  • a)regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;
  • b)province: 3 titolari e 7 supplenti;
  • c)comuni: 7 titolari e 9 supplenti. La proposta di cui al presente articolo e` formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 e` effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma

Testo in vigore dal 29 luglio 2009 al 19 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11~art6bis · fonte su Normattiva