Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 26 — Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attivita' dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresi' trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalita' da stabilire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo puo' comunque procedere alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti.

Testo vigente dal 4 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art26 · fonte su Normattiva