Art. 3 — Principi generali
Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalita' stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere.
Testo vigente dal 1 marzo 2017
