Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1991 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 13 settembre 1991 al 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1981 al 13 settembre 1991. 127 parole tolte.
tolto: Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-06-03;308~art1 · fonte del testo