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Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1981 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1979.

Testo in vigore dal 17 giugno 1981 al 9 ottobre 2010

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2 versioni dal 1981

versione dal 17 giugno 1981versione dal 9 ottobre 2010
1981oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 17 giugno 1981 — 9 ottobre 2010testo originarioper 29 anni

urn:nir:stato:legge:1981-06-03;308~art7 · fonte del testo

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  • Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti
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