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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1981. All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 17 giugno 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-06-03;308~art9 · fonte del testo