Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti

Art. 1 — Professione di terapista della riabilitazione non vedente

In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti diplomati ai sensi e con le modalita' previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La professione e' esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformita' alla prescrizione rilasciata dal medico. AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.

Testo vigente dal 18 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-11;29~art1 · fonte su Normattiva