Art. 2 — Istituzione dell'albo
E' istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti. L'albo e' articolato a livello regionale. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti.
Testo vigente dal 18 gennaio 1994
